L'ASSESSORE
                 per i beni culturali ed ambientali
                    e per la pubblica istruzione
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della  regione siciliana, approvato  con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il decreto  n.  5686  del 16  marzo  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della regione siciliana  n. 20 del 17 aprile 1993,
con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il
territorio  costiero del  comune di  Menfi, dalla  foce del  torrente
Cavarretto  alla  foce del  fiume  Carboy,  comprendente la  contrada
Caparrina e  la contrada Bertolino  di Mare, ricadente nel  comune di
Menfi,   e'  stato   dichiarato  temporaneamente   immodificabile  in
applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15,
fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
  Visto  il decreto  n.  5590  del 29  marzo  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della regione siciliana  n. 17, del 5 aprile 1995,
con il quale e' stato prorogato, per un ulteriore biennio, il vincolo
sopra descritto;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane   l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio  descritto nel  decreto n. 5686  del 16  marzo 1993
mediante  adeguate  misure  di  salvaguardia,  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza per  i beni culturali  ed ambientali di  Agrigento con
nota n. 2206 del 22 marzo 1997;
  Ritenuto,  in   particolare,  che  permane  il   grave  rischio  di
interventi  indiscriminati,  non   compatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche del  vigente strumento,  idonei ad alterare  i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato con decreto  n. 7276 del 28 dicembre  1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che a tale scopo con D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993 e'
stato  istituito  presso  questo   assessorato  il  Comitato  tecnico
scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la
procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee
guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla
pianificazione oggettiva del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'   stato  trasmesso,   unitamente  alle   linee  guida   del  piano
territoriale paesistico, alle soprintendenze  per i beni culturali ed
ambientali  per  la  pubblicazione  all'albo  dei  comuni,  ai  sensi
dell'art. 24,  secondo comma, del  regolamento della legge  29 giugno
1939, n.  1497, approvato con regio  decreto 3 giugno 1940,  n. 1357,
per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposta,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva   dell'approvazione  del   piano  territoriale
paesistico dell'area  suddetta, dal disposto dell'art.  2 della legge
19  novembre 1968,  n. 1187  e dell'art.  1 della  legge regionale  5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato,  per quanto  sopra espresso,  che sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare  per  un anno  l'efficacia  del  vincolo  di
immodificabilita'  temporanea  vigente  nel territorio  costiero  del
comune di  Menfi, dalla  foce del torrente  Cavarretto alla  foce del
fiume  Carboy,  comprendente  la  contrada Caparrina  e  la  contrada
Bertolino  di  Mare,  ricadente  nel comune  di  Menfi,  area  meglio
individuata  nel decreto  n. 5686  del 16  marzo 1993,  preservandone
l'aspetto  naturale  e  i  valori esteticoambientali  ai  fini  della
normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato, per un anno dalla data di sua scadenza, il vincolo di
immodificabilita'  temporanea imposto,  ai  sensi  dell'art. 5  della
legge regionale  n. 15/1991,  sul territorio  costiero del  comune di
Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy,
comprendente la contrada  Caparrina e la contrada  Bertolino di Mare,
ricadente nel comune di Menfi per  effetto del decreto n. 5686 del 16
marzo  1993,  pubblicato  nella   Gazzetta  Ufficiale  della  regione
siciliana n. 20 del 17 aprile 1993, prorogato con decreto n. 5590 del
29  marzo 1995,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  regione
siciliana  n. 17  del  5  aprile 1995,  secondo  le disposizioni,  le
modalita'  e  gli  ambiti territoriali  contenuti  nel  provvedimento
originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.